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Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2009 - Pubblicato il Decreto sulle
Transazioni.
Sulla Gazzetta
Ufficiale n.221 di oggi 23 settembre 2009 è stato pubblicato il DECRETO 28
aprile 2009, n. 132, recante “Regolamento di esecuzione dell’articolo 33,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma
362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la fissazione dei criteri in
base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici,
affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici
ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o
da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti”
Pubblichiamo qui di seguito il testo, scusandoci per la provvisoria cattiva
impaginazione.
A domani per i commenti
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che:
al comma 1, autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2007 per le
transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre
emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento
danni tuttora pendenti;
al comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per
definire secondo un piano pluriennale e, comunque, nell’ambito della
predetta autorizzazione di spesa, le transazioni di cui al comma 1 in
analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti
emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle
conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità
dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate
mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni;
Visto l’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», che ai commi 361 e 362 autorizza, a
decorrere dall’anno 2008, la spesa di 180 milioni di euro annui per le
transazioni relative a contenziosi tuttora pendenti, ribadendo, per la
fissazione dei criteri, la disciplina prevista dal citato comma 2
dell’articolo 33 del decreto-legge n. 159 del 2007;
Tenuto conto che le disposizioni legislative sopra richiamate stabiliscono
che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono
definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni;
Ritenuto di procedere all’adozione di un unico decreto di carattere
regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in
applicazione dei già citati articoli 33, comma 2, del decreto-legge n.
159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222/2007 e 2, comma
362 della legge n. 244/2007, con il quale provvedere alla fissazione dei
criteri per disciplinare, nell’ambito di un piano pluriennale, tutta la
procedura attuativa per la stipula delle transazioni in applicazione delle
disposizioni citate;
Considerato che, con decreto del Ministro della salute 4 marzo 2008 e
successive modificazioni, e’ stata istituita una Commissione con il compito
di provvedere alla propedeutica attività istruttoria per la determinazione
dei criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare;
Visto il «Documento di definizione dei contenuti necessari all’adozione del
decreto ministeriale di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 e dell’articolo 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, nonché ad indicare il complessivo percorso attuativo della normativa in
questione» approvato dalla Commissione di cui al precedente punto in data 4
febbraio 2009;
Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati»;
Visto l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che
dispone che le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3743/2008, sezione consultiva per
gli atti normativi espresso nella seduta del 19 febbraio 2009;
Vista la nota n 100.1/1125 del 19 marzo 2009, con la quale, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di
regolamento e’ stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente decreto fissa, ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell’articolo 2, commi 361 e 362, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, i criteri per la stipula, nell’ambito di un
piano pluriennale, delle transazioni con soggetti talassemici, affetti da
altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da
vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio
2008, azioni di risarcimento danni che siano ancora pendenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, definendo altresì la procedura
attuativa delle disposizioni sopra citate.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per Ministero il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
________________________________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione
competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell’art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988
n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell’art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale) pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 249/L:
«1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da
altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed
emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 150 milioni
di euro per il 2007.».
«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono
definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al
comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia
e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici
dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della
salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità
dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate
mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell’art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) pubblicata nel Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300:
«361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da
altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi
occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da
somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di
risarcimento danni tuttora pendenti, e’ autorizzata la spesa di 180 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2008.
362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono
definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al
comma 361 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in
analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti
emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle
conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro
della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità
dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate
mediante
l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di
cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive
modificazioni.».
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
- Si riporta il testo dell’art. 1, comma 6, del decreto legge 16 marzo 2008,
n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008,
n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2008:
«6. Le funzioni del Ministero della salute, con le inerenti risorse
finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.».
Nota all’art. 1:
- Per Il testo dell’art. 33, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222
si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell’art. 2, commi 361 e 362, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
1. Costituiscono presupposti per la stipula delle transazioni con i soggetti
di cui all’articolo 1:
a) l’ esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,
accertato dalla competente Commissione Medico Ospedaliera di cui
all’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, di seguito denominata «Commissione», o dall’ Ufficio medico
legale della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli
essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato
«Ufficio medico legale», o da una sentenza; b) l’esistenza del nesso causale
tra il danno di cui alla precedente lettera a) e la trasfusione con sangue
infetto o la somministrazione di emoderivati infetti o la vaccinazione
obbligatoria, accertata ad opera della competente Commissione o dall’Ufficio
Medico Legale o da una sentenza; limitatamente alle transazioni da stipulare
con gli aventi causa di danneggiati deceduti, si prescinde dalla presenza
del nesso di causalità tra il danno di cui alla lettera a) ed il decesso,
accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una
sentenza.
2. Per la stipula delle transazioni si tiene conto dei principi generali in
materia di decorrenza dei termini di prescrizione del
diritto.
________________________________________
Nota all’art. 2:
Il decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834
(definitivo riordinamento delle pensioni, in attuazione della delega
prevista dall’art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533) e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 016 Suppl. Ord. del 18 gennaio 1982.
- Si riporta il testo dell’art. 165 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 Suppl. Ord. del 9 maggio
1974):
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle
cause e sull’entità delle menomazioni dell’integrità fisica del dipendente
ovvero sulle cause della sua morte e’ espresso dalle commissioni mediche
ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari
territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari
marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronauticamilitare.».
Art. 3.
1. Per la stipula delle transazioni con i soggetti di cui all’articolo 1, in
coerenza con il prevalente orientamento delle giurisdizioni superiori in
materia, si applicano i seguenti criteri specifici, fermi restando i
presupposti di cui all’articolo 2:
a) per i soggetti talassemici ed i soggetti emofilici si adottano i medesimi
criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti
emofilici dall’articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro della salute 3
novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre
2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito
con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, ivi compresi
gli importi fissati dallo stesso documento conclusivo e riportati nella
tabella allegata al presente decreto, da considerarsi limiti massimi
inderogabili entro cui determinare i singoli importi transattivi in base
all’età del soggetto al momento della manifestazione del danno;
b) per i soggetti emotrasfusi occasionali, i soggetti affetti da altre
emoglobinopatie o da anemie ereditarie, considerando come limiti massimi
inderogabili, entro cui determinare i singoli importi transattivi, gli
importi riportati nella tabella allegata, si adottano i seguenti criteri per
le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si
tiene conto della entità del danno subito, dell’età del soggetto al momento
della manifestazione del danno e dell’eventuale nesso tra il danno subito ed
il decesso, accertato dalla competente Commissione o dall’Ufficio Medico
Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano
ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto della entità del
danno subito, dell’età del soggetto al momento della manifestazione del
danno e del grado del giudizio in cui è stata pronunciata la sentenza
favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno
azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna
sentenza favorevole: si tiene conto della entità del danno subito, dell’età
del soggetto al momento della manifestazione
del danno.
c) per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, considerando
come limiti massimi inderogabili, entro cui determinare i singoli importi
transattivi, gli importi riportati nella tabella allegata, si adottano i
seguenti criteri per le diverse tipologie di transazioni:
1) transazioni da stipulare con gli aventi causa di danneggiati deceduti: si
tiene conto del tipo di vaccinazione, della entità del danno subito,
dell’età del soggetto al momento della manifestazione del danno e
dell’eventuale nesso tra il danno subito ed il decesso, accertato dalla
competente Commissione o dall’Ufficio Medico Legale o da una sentenza;
2) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che abbiano
ottenuto almeno una sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di
vaccinazione, della entità del danno subito, dell’età del soggetto al
momento della manifestazione del danno e del grado del giudizio in cui e’
stata pronunciata la sentenza favorevole;
3) transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati viventi che hanno
azionato la loro pretesa in giudizio senza avere ancora ottenuto alcuna
sentenza favorevole: si tiene conto del tipo di vaccinazione, della
entità del danno subito e dell’età del soggetto al momento della
manifestazione del danno.
d) Nei casi in cui l’amministrazione sia stata condannata al risarcimento
per un importo complessivo, al lordo di interessi, rivalutazione e spese
legali, superiore agli importi riportati nella tabella allegata, il limite
massimo inderogabile per la transazione sara’ pari all’80% dell’importo
stabilito in sentenza nei casi di sentenza non definitiva di primo grado e
al 90% nei casi di sentenza
non definitiva d’appello.
________________________________________
Nota all’art. 3:
Decreto ministeriale 3 novembre 2003 (Definizione transattiva delle
controversie in atto, promosse da soggetti danneggiati da sangue o
emoderivati infetti) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2003,
n. 280.
Art. 4.
1. L’acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva, e’
effettuata secondo le seguenti modalità:
a) i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 che sono interessati alla
stipula di una transazione, rivolgono la domanda di adesione al Ministero;
la domanda di adesione costituisce manifestazione di interesse ed ha valore
di istanza per l’accesso alla successiva fase di stipula delle singole
transazioni;
b) la presentazione delle domande avviene, di regola, con modalità di
inoltro per via telematica al Ministero, secondo modalità tecniche fissate
con apposita circolare del Direttore della Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet del Ministero; ove
il legale non possa motivatamente avvalersi della modalità di inoltro
telematico, la domanda potrà essere inoltrata al Ministero secondo modalità
fissate dalla medesima circolare;
c) la domanda e’ presentata dal legale che assiste l’interessato nel
giudizio pendente di risarcimento del danno entro 90 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, della circolare di cui alla lettera c); alla stessa domanda e’
allegata la documentazione di seguito elencata:
1. copia del verbale della competente Commissione o parere dell’Ufficio
medico legale o copia di sentenza con cui e’ stato riconosciuto il danno
ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e nesso causale tra il
danno e la trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di
emoderivati infetti o la vaccinazione obbligatoria;
2. copia dell’istanza pervenuta alla competente Azienda sanitaria locale per
il riconoscimento dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
210;
3. atti comprovanti la pendenza del giudizio per il risarcimento del danno,
copia delle eventuali sentenze già emesse;
4. indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
5. lettera di manifestazione d’intenti sottoscritta dal danneggiato,
corredata da una certificazione del legale che la sottoscrizione e’ avvenuta
in sua presenza.
2. E’ fatta salva la facoltà del Ministero di richiedere, in qualsiasi fase
della procedura, ulteriore eventuale documentazione necessaria per la
definizione della procedura transattiva.
________________________________________
Nota all’art. 4:
Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834 si veda nelle note all’art. 2.
- la legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Art. 5.
1. Per la definizione dei moduli transattivi derivanti dall’applicazione dei
criteri di cui all’articolo 3, secondo un piano pluriennale di rateizzazione
degli importi da erogare, nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui
all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
dall’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con
priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni
di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’ISEE di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, si
provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, adottato sulla scorta di lavoro istruttorio
della Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della salute 4
marzo 2008 e sentita l’Avvocatura generale dello Stato.
________________________________________
Nota all’art. 5:
Per l’art. 33, commi 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda
nelle note alle premesse.
Per il testo dell’art. 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si
veda nelle note alle premesse.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma
51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Art. 6.
1. Alla definizione degli schemi dei singoli atti transattivi, da sottoporre
al parere dell’Avvocatura generale dello Stato, provvede la Direzione
generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di
assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero, entro sessanta
giorni dalla data della pubblicazione del decreto interministeriale di cui
all’articolo 5.
2. Qualora l’interessato non presenti l’ISEE di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, non potra’ avvalersi della priorità a parità di
gravità dell’infermità di cui al comma 362 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222.
________________________________________
Nota all’art. 6:
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri
unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e’ pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
Per il testo dell’art. 2, comma 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 si veda nelle note alle
premesse.
Art. 7.
1. Alla stipula delle transazioni provvede la Direzione generale della
programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei
principi etici di sistema del Ministero.
2. All’atto della stipula della transazione, i soggetti di cui all’articolo
1 rinunciano espressamente alle domande e agli atti dei giudizi pendenti,
nonche’ a qualsiasi ulteriore pretesa nei confronti dell’Amministrazione
pubblica, comunque derivante dai fatti di cui ai
giudizi pendenti.
Art. 8.
1. All’esame di richieste di transazione pervenute dopo la data di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera c) si procede successivamente alla stipula
dei singoli atti transattivi e nei limiti delle residue disponibilità di
bilancio.
Art. 9.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 28 aprile 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2009 Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali
registro n. 5, foglio n. 296
Allegato
TABELLA
Limiti massimi inderogabili entro cui determinare i singoli importi
transattivi (gruppo di lavoro paritetico D.M. 13 marzo 2002)
aventi causa di danneggiati deceduti |€ 619.748,28
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali vi sia almeno una |
sentenza favorevole | € 464.811,21
———————————————————————
danneggiati viventi per i quali non vi e’ ancora |
alcuna sentenza favorevole | € 413.165,52
Gli importi sopra riportati sono da intendersi al netto di eventuali importi
aggiuntivi riconoscibili a titolo transattivo connessi alle specifiche
modalità di eventuale rateizzazione.
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23 settembre 2009 - Fonte: Fondazione Giambrone |
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