Home -
News -
Comunicati della Fondazione
La riunione del 31 luglio 2008 – I ^ parte -
Transazioni “al buio” ovvero “a scatola chiusa”? Fa discutere il modus
operandi prospettato dal Ministero per la definizione del contenzioso sul
danno biologico
Giovedì 31 luglio si è svolta la nuova riunione indetta dal Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in relazione all’ormai nota
questione della definizione transattivi del contenzioso pendente in materia
di sangue infetto e vaccinazioni.
I lavori sono stati aperti, intorno alle 15:45, dal Dottor Filippo PALUMBO
che ha ringraziato i numerosi soggetti intervenuti ed ha subito introdotto
il Sottosegretario alla Salute Dottoressa Francesca MARTINI.
Quest’ultima ha sinteticamente illustrato la piattaforma per l’avvio della
procedura transattiva.
La fase ricognitiva sarà disciplinata da un decreto che sarà verosimilmente
firmato settimana prossima (cioè questa, per chi legge).
Acquisiti il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti tale
articolato sarà poi pubblicato – verosimilmente in ottobre - sulla Gazzetta
Ufficiale.
Saranno poi disponibili 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
sulla G.U., per l’inoltro delle richieste di transazione.
Tali richieste saranno successivamente esaminate e, probabilmente nel mese
di febbraio 2009, sarà emanato un altro decreto, con il quale saranno
specificati i criteri per la transazione.
Ci atterremo scrupolosamente – ha precisato il Sottosegretario – alle norme
contenute nella legge finanziaria e lavoreremo di concerto con il Ministero
del Tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È stato poi dato inizio alla proiezione di alcune slides atte a simulare la
procedura che gli avvocati dovranno seguire il prossimo autunno per la
presentazione delle richieste di transazione al Ministero.
Il Dottor Palumbo ha precisato che saranno dapprima acquisite le adesioni,
successivamente saranno definiti i criteri, quindi sarà predisposto un
programma pluriennale e, da ultimo, si arriverà alla sottoscrizione delle
transazioni.
Nelle intenzioni del Ministero la prima fase (quella che avrà termine allo
scadere dei 60 giorni concessi per l’inoltro delle richieste di transazione)
avrà carattere ricognitivo e sarà improntata a canoni di ordine, trasparenza
e celerità e, da parte dei potenziali beneficiari, di manifestazione
d’interesse, nel senso che chi presenterà domanda entro i 60 giorni avrà
naturalmente priorità sugli eventuali ritardatari, i quali non saranno
esclusi, ma saranno presi in considerazione “in coda”.
Secondo il Dottor Palumbo potranno presentare domanda di adesione alla
transazione soltanto quei soggetti che avevano contenzioso in atto al
momento dell’emanazione delle norme della Legge Finanziaria.
L’inoltro delle istanze avverrà esclusivamente per via telematica, con
modalità analiticamente illustrate in una circolare applicativa che dovrebbe
essere emanata insieme al decreto.
Saranno esclusi i soggetti carenti di documenti o di requisiti.
Saranno poi definiti i criteri di transazione, applicando i quali verrà
operata una sorta di automatismo.
È stata poi introdotta la Dottoressa DI MINCO, responsabile dei sistemi
informatici del Ministero, la quale è entrata nel dettaglio della procedura
di invio telematico delle richieste di transazione.
In ragione della quantità di danneggiati e per la natura dei dati trattati
il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare strumenti di “autenticazione
forte”.
Pertanto la procedura d’inoltro dei dati potrà essere effettuata soltanto
dagli avvocati che – attraverso una smart card con firma digitale -
accederanno ad una pagina riservata del sito web del Ministero della Salute
e, previa loro autenticazione, dovranno completare le schede anagrafiche
relative ai loro assistiti.
Ad ogni scheda anagrafica sarà attribuito un codice identificativo con il
quale sarà possibile agevolmente richiamare la posizione nell’arco di tutta
la procedura transattiva.
Ad una prima schermata, contenente i dati anagrafici, succederanno due altre
schermate nelle quali i legali dovranno rispettivamente immettere i dati
sanitari ed i dati economici.
Quanto ai dati sanitari, dovranno essere inserite alcune informazioni legate
al procedimento di cui alla legge 210/1992 (qualora sia stata presentata
anche domanda d’indennizzo).
Occorrerà in particolare precisare se sia stato riconosciuto il beneficio,
quale categoria sia stata attribuita e con quale provvedimento (verbale CMO,
parere dell’Ufficio medico-legale o sentenza), se sia stata riconosciuta la
tempestività della domanda e se il nesso sia stato riconosciuto, oltre che
con la patologia, anche con l’eventuale successivo decesso del danneggiato.
In relazione invece ai dati economici dovrà essere indicato il valore ISEE e
l’anno di riferimento.
Di per sé, la mancata indicazione di tali informazioni non precluderà
l’accesso alla transazione, ma comporterà l’implicita rinuncia alla priorità
indicata dalla norma contenuta in Finanziaria per il caso di parità nella
gravità.
Con una quarta ed ulteriore schermata andranno poi forniti alcuni dati
relativi al contenzioso giurisdizionale.
In particolare occorrerà indicare la data di notifica dell’atto di
citazione, la data dell’eventuale sentenza, l’esito, l’eventuale notifica e
così via, analogamente, anche per i successivi eventuali ulteriori gradi di
giudizio.
L’immissione dei dati nelle varie schermate dovrà avvenire con particolare
cura da parte degli avvocati perché il sistema chiederà sempre di
giustificare per esteso eventuali modifiche ai dati immessi.
Prima dell’invio telematico della richiesta andranno allegati alcuni
documenti in formato .pdf tra i quali, secondo il Ministero, dovrebbe
esserci la procura speciale specificatamente fornita all’avvocato per la
transazione (su questo, tuttavia, si è sviluppato ampio e molto acceso
dibattito di cui daremo conto infra, in quanto in un primo momento pareva
che il Ministero non ritenesse sufficiente il mandato conferito all’avvocato
per promuovere azione giudiziale, ma richiedesse appunto una procura
speciale sostanziale, addirittura notarile, specificatamente diretta alla
fase delle transazioni la cui mancanza sembrava avrebbe impedito
all’avvocato di procedere all’inserimento dei dati).
L’immissione dei dati da parte degli avvocati dovrà avvenire con particolare
cura perché il sistema chiederà sempre di giustificare per esteso eventuali
modifiche ai dati immessi.
Seguirà, a breve, il resoconto della seconda parte della riunione, con gli
interventi più significativi dei partecipanti
04 Agosto 2008
---------------------------------------------------------------------------------------------
COMUNICATO
E’ giunta ormai inaspettata la convocazione per una riunione - da tenersi
presso l’ex Ministero della Salute in via Lungotevere Ripa 1 il giorno 31
luglio alle ore 15.30 - sulla problematica relativa alla definizione dei
criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di
danni da sangue ed emoderivati infetti ex art.2 comma 361 della Legge
24/12/2007.
Ci auguriamo che la riunione sia piena di contenuti e, soprattutto, di
indicazioni su concreti passi avanti verso l’emazione del decreto attuativo.
Ad ogni modo forniremo al più presto il resoconto integrale ed oggettivo di
quanto accaduto.
30 luglio 2008
|
|
|