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La riunione del 31 luglio 2008 – I ^ parte - Transazioni “al buio” ovvero “a scatola chiusa”? Fa discutere il modus operandi prospettato dal Ministero per la definizione del contenzioso sul danno biologico

Giovedì 31 luglio si è svolta la nuova riunione indetta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in relazione all’ormai nota questione della definizione transattivi del contenzioso pendente in materia di sangue infetto e vaccinazioni.
I lavori sono stati aperti, intorno alle 15:45, dal Dottor Filippo PALUMBO che ha ringraziato i numerosi soggetti intervenuti ed ha subito introdotto il Sottosegretario alla Salute Dottoressa Francesca MARTINI.
Quest’ultima ha sinteticamente illustrato la piattaforma per l’avvio della procedura transattiva.
La fase ricognitiva sarà disciplinata da un decreto che sarà verosimilmente firmato settimana prossima (cioè questa, per chi legge).
Acquisiti il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti tale articolato sarà poi pubblicato – verosimilmente in ottobre - sulla Gazzetta Ufficiale.
Saranno poi disponibili 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U., per l’inoltro delle richieste di transazione.
Tali richieste saranno successivamente esaminate e, probabilmente nel mese di febbraio 2009, sarà emanato un altro decreto, con il quale saranno specificati i criteri per la transazione.
Ci atterremo scrupolosamente – ha precisato il Sottosegretario – alle norme contenute nella legge finanziaria e lavoreremo di concerto con il Ministero del Tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È stato poi dato inizio alla proiezione di alcune slides atte a simulare la procedura che gli avvocati dovranno seguire il prossimo autunno per la presentazione delle richieste di transazione al Ministero.
Il Dottor Palumbo ha precisato che saranno dapprima acquisite le adesioni, successivamente saranno definiti i criteri, quindi sarà predisposto un programma pluriennale e, da ultimo, si arriverà alla sottoscrizione delle transazioni.
Nelle intenzioni del Ministero la prima fase (quella che avrà termine allo scadere dei 60 giorni concessi per l’inoltro delle richieste di transazione) avrà carattere ricognitivo e sarà improntata a canoni di ordine, trasparenza e celerità e, da parte dei potenziali beneficiari, di manifestazione d’interesse, nel senso che chi presenterà domanda entro i 60 giorni avrà naturalmente priorità sugli eventuali ritardatari, i quali non saranno esclusi, ma saranno presi in considerazione “in coda”.
Secondo il Dottor Palumbo potranno presentare domanda di adesione alla transazione soltanto quei soggetti che avevano contenzioso in atto al momento dell’emanazione delle norme della Legge Finanziaria.
L’inoltro delle istanze avverrà esclusivamente per via telematica, con modalità analiticamente illustrate in una circolare applicativa che dovrebbe essere emanata insieme al decreto.
Saranno esclusi i soggetti carenti di documenti o di requisiti.
Saranno poi definiti i criteri di transazione, applicando i quali verrà operata una sorta di automatismo.
È stata poi introdotta la Dottoressa DI MINCO, responsabile dei sistemi informatici del Ministero, la quale è entrata nel dettaglio della procedura di invio telematico delle richieste di transazione.
In ragione della quantità di danneggiati e per la natura dei dati trattati il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare strumenti di “autenticazione forte”.
Pertanto la procedura d’inoltro dei dati potrà essere effettuata soltanto dagli avvocati che – attraverso una smart card con firma digitale - accederanno ad una pagina riservata del sito web del Ministero della Salute e, previa loro autenticazione, dovranno completare le schede anagrafiche relative ai loro assistiti.
Ad ogni scheda anagrafica sarà attribuito un codice identificativo con il quale sarà possibile agevolmente richiamare la posizione nell’arco di tutta la procedura transattiva.
Ad una prima schermata, contenente i dati anagrafici, succederanno due altre schermate nelle quali i legali dovranno rispettivamente immettere i dati sanitari ed i dati economici.
Quanto ai dati sanitari, dovranno essere inserite alcune informazioni legate al procedimento di cui alla legge 210/1992 (qualora sia stata presentata anche domanda d’indennizzo).
Occorrerà in particolare precisare se sia stato riconosciuto il beneficio, quale categoria sia stata attribuita e con quale provvedimento (verbale CMO, parere dell’Ufficio medico-legale o sentenza), se sia stata riconosciuta la tempestività della domanda e se il nesso sia stato riconosciuto, oltre che con la patologia, anche con l’eventuale successivo decesso del danneggiato.
In relazione invece ai dati economici dovrà essere indicato il valore ISEE e l’anno di riferimento.
Di per sé, la mancata indicazione di tali informazioni non precluderà l’accesso alla transazione, ma comporterà l’implicita rinuncia alla priorità indicata dalla norma contenuta in Finanziaria per il caso di parità nella gravità.
Con una quarta ed ulteriore schermata andranno poi forniti alcuni dati relativi al contenzioso giurisdizionale.
In particolare occorrerà indicare la data di notifica dell’atto di citazione, la data dell’eventuale sentenza, l’esito, l’eventuale notifica e così via, analogamente, anche per i successivi eventuali ulteriori gradi di giudizio.
L’immissione dei dati nelle varie schermate dovrà avvenire con particolare cura da parte degli avvocati perché il sistema chiederà sempre di giustificare per esteso eventuali modifiche ai dati immessi.
Prima dell’invio telematico della richiesta andranno allegati alcuni documenti in formato .pdf tra i quali, secondo il Ministero, dovrebbe esserci la procura speciale specificatamente fornita all’avvocato per la transazione (su questo, tuttavia, si è sviluppato ampio e molto acceso dibattito di cui daremo conto infra, in quanto in un primo momento pareva che il Ministero non ritenesse sufficiente il mandato conferito all’avvocato per promuovere azione giudiziale, ma richiedesse appunto una procura speciale sostanziale, addirittura notarile, specificatamente diretta alla fase delle transazioni la cui mancanza sembrava avrebbe impedito all’avvocato di procedere all’inserimento dei dati).
L’immissione dei dati da parte degli avvocati dovrà avvenire con particolare cura perché il sistema chiederà sempre di giustificare per esteso eventuali modifiche ai dati immessi.
Seguirà, a breve, il resoconto della seconda parte della riunione, con gli interventi più significativi dei partecipanti

04 Agosto 2008
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COMUNICATO
E’ giunta ormai inaspettata la convocazione per una riunione - da tenersi presso l’ex Ministero della Salute in via Lungotevere Ripa 1 il giorno 31 luglio alle ore 15.30 - sulla problematica relativa alla definizione dei criteri e del percorso attuativo per la stipula di transazioni in materia di danni da sangue ed emoderivati infetti ex art.2 comma 361 della Legge 24/12/2007.
Ci auguriamo che la riunione sia piena di contenuti e, soprattutto, di indicazioni su concreti passi avanti verso l’emazione del decreto attuativo.
Ad ogni modo forniremo al più presto il resoconto integrale ed oggettivo di quanto accaduto.

30 luglio 2008

 
 
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